IL
CONTRATTO D'AGENZIA
ADEGUAMENTO
DELLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI
AGENTI COMMERCIALI INDIPENDENTI
Nella
Gazzetta Ufficiale N. 65 del
19/3/99 è stato pubblicato
il decreto legislativo 15/2/99
N. 65 che adegua la disciplina
della attività degli
Agenti di commercio alla direttiva
86/653 CEE. Il provvedimento
in questione si era reso necessario
a causa delle obiezioni sollevate
dallUnione Europea al
modo in cui il Governo italiano
aveva recepito la direttiva
86/656 CEE. In pratica il Decreto
legislativo 65/99 integra il
precedente Decreto Legislativo
303/91, apportando significative
modificazioni alle norme civilistiche
inerenti il Contratto di Agenzia.
Sono modificati di conseguenza
gli art. 1742 (forma scritta
del contratto), 1746 (attività
di reporting verso la mandante),
1748 (diritti alla provvigione),
1749 (obblighi di informazione
del preponente), 1751 (indennità
per cessazione del rapporto).
Pubblichiamo la versione aggiornata
degli art. 1742 - 1753 del codice
civile (Capo x del Contratto
di agenzia), come risulta
a seguito delle recenti modifiche
apportate dal Decreto legislativo
15 Febbraio 1999, N. 65 Adeguamento
della disciplina relativa agli
Agenti commerciali indipendenti,
in ulteriore attuazione della
direttiva 86/653 CEE del Consiglio
del 18 dicembre 1986.
Gli articoli modificati, sono
lart. 1742 (obbligo della
forma scritta del contratto),
lart. 1746 (obblighi dellagente),
lart. 1748 (diritti sulla
provvigione), lart. 1749
(obblighi del preponente), lart.
1751 (indennità dovuta
anche in caso di morte dellAgente).
Art.
1742 nozione
Col
contratto di agenzia una parte
assume stabilmente lincarico
di promuovere, per conto dellaltra,
verso retribuzione, la conclusione
di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato
per iscritto. Ciascuna parte
ha diritto di ottenere dallaltra
un documento dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto del
contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale diritto è irrinunciabile.
Art.
1743 diritto di esclusiva
Il
preponente non può valersi
contemporaneamente di più
agenti nella stessa zona e per
lo stesso ramo di attività,
nè lagente può
assumere lincarico di
trattare nella stessa zona e
per lo stesso ramo gli affari
di più imprese in concorrenza
tra loro.
Art.
1744 riscossioni
Lagente
non ha facoltà di riscuotere
i crediti del preponente. Se
questa facoltà gli è
stata attribuita, egli non può
concedere sconti o dilazioni
senza speciale autorizzazione.
Art.
1745 rappresentanza dellAgente
Le
dichiarazioni che riguardano
lesecuzione del contratto
concluso per il tramite dellagente
e i reclami relativi alle inadempienze
contattuali sono validamente
fatti allagente. Lagente
può chiedere i provvedimenti
cautelari nellinteresse
del preponente e presentare
i reclami che sono necessari
per la conservazione dei diritti
spettanti a questultimo.
Art.
1746 obblighi dellAgente
Nellesecuzione
dellincarico lagente
deve tutelare gli interessi
del preponente e agire con lealtà
e buona fede. In particolare
deve adempiere lincarico
affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute e
fornire al preponente le informazioni
riguardanti le condizioni del
mercato nella zona assegnatagli
e ogni altra informazione utile
per valutare la convenienza
dei singoli affari. E
nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare
gli obblighi che incombono al
commissionario, in quanto non
siano esclusi dalla natura del
contratto di agenzia.
Art.
1747 impedimento dellAgente
Lagente
che non è in grado di
eseguire lincarico affidatogli
deve dare immediato avviso al
preponente. In mancanza è
obbligato al risarcimento del
danno.
Art.
1748 diritti dellagente
ed obblighi del preponente
Per
tutti gli affari conclusi durante
il contratto, lagente
ha diritto alla provvigione
quando loperazione è
stata conclusa per effetto del
suo intervento. La provvigione
è dovuta anche per gli
affari conclusi dal preponente
con terzi che lagente
aveva in precedenza acquisito
come clienti per affari dello
stesso tipo o appartenenti alla
zona o alla categoria o gruppo
di clienti riservati allagente,
salvo che sia diversamente pattuito.
LAgente ha diritto alla
provvigione sugli affari conclusi
dopo la data di scioglimento
del contratto se la proposta
è pervenuta al preponente
o allagente in data antecedente
o gli affari sono conclusi entro
un termine ragionevole dalla
data di scioglimento del contratto
e la conclusione è da
ridurre prevalentemente allattività
da lui svolta; in tali casi
la provvigione è dovuta
solo allagente precedente,
salvo che da specifiche circostanze
risulti equo ripartire la provvigione
tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito,
la provvigione spetta allagente
dal momento e nella misura in
cui il preponente ha eseguito
o avrebbe potuto eseguire la
prestazione in base al contratto
concluso con il terzo. La provvigione
spetta allagente, al più
tardi, inderogabilmente al momento
e nella misura in cui il terzo
ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora
il preponente avesse eseguito
la prestazione a suo carico.
Se in preponente e il terzo
si accordano per non dare in
tutto o in parte esecuzione
al contratto, lagente
ha diritto, per la parte ineseguita,
ad una provvigione ridotta nella
misura determinata dagli usi
o in mancanza, dal giudice secondo
equità. Lagente
è tenuto a restituire
le provvigioni riscosse solo
nella ipotesi e nella misura
in cui sia certo che il contratto
tra il terzo e il preponente
non avrà esecuzione per
cause non imputabili al preponente.
E nullo ogni patto più
sfavorevole allagente.
Lagente non ha diritto
al rimborso delle spese di agenzia.
Art.
1449 obblighi del preponente
In
preponente, nei rapporti con
lagente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione
dellagente la documentazione
necessaria relativa ai beni
o servizi trattati e fornire
allagente le informazioni
necessarie allesecuzione
del contratto: in particolare
avvertire lagente, entro
un termine ragionevole, non
appena prevede che il volume
delle operazioni commerciali
sia notevolmente inferiore a
quello che lagente avrebbe
potuto normalmente attendersi.
Il preponente deve inoltre informare
lagente, entro un termine
ragionevole, dellaccettazione
o del rifiuto e della mancata
esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna allagente
un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi lultimo
giorno del mese successivo al
trimestre nel corso del quale
esse sono maturate. Lestratto
conto indica gli elementi essenziali
in base ai quali è stato
effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo
termine le provvigioni liquidate
devono essere effettivamente
pagate allagente. Lagente
ha diritto di esigere che gli
siano fornite tutte le informazioni
necessarie per verificare limporto
delle provvigioni liquidate
ed in particolare un estratto
dei libri contabili. E
nullo ogni patto contrario alle
disposizioni del presente articolo.
Art.
1750 durata del contratto o
recesso
Il
contratto di agenzia a tempo
determinato che continui ad
essere eseguito dalle parti
successivamente alla scadenza
del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è
a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere
dal contratto stesso dandone
preavviso allaltra entro
un termine stabilito. Il termine
di preavviso non può
comunque essere inferiore ad
un mese per il primo anno di
durata del contratto, a due
mesi per il secondo anno iniziato,
a tre mesi per il terzo anno
iniziato, a quattro mesi per
il quarto anno, a cinque mesi
per il quinto anno e a sei mesi
per il sesto anno e per tutti
gli anni successivi. Le parti
possono concordare termini di
preavviso di maggiore durata,
ma il preponente non può
osservare un termine inferiore
a quello posto a carico dellagente.
Salvo diverso accordo tra le
parti, la scadenza del termine
di preavviso deve coincidere
con lultimo giorno del
mese del calendario.
Art.
1751 indennità in caso
di cessazione del rapporto
Allatto
della cessazione del rapporto,
il preponente è tenuto
a corrispondere allagente
una indennità se ricorrono
le seguenti condizioni:
- lagente abbia procurato
nuovi clienti al preponente
o abbia sensibilmente sviluppato
gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti
dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità
sia equo, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso, in
particolare delle provvigioni
che lagente perde e che
risultano dagli affari con tali
clienti.
Lindennità non
è dovuta:
- quando il preponente risolve
il contratto per una inadempienza
imputabile allagente,
la quale, per la sua gravità,
non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto;
- quando lagente recede
dal contratto, a meno che il
recesso sia giustificato da
circostanze attribuibili al
preponente o da circostanze
attribuibili allagente,
quali letà, infermità
o malattia, per le quali non
può più essergli
ragionevolmente chiesta la prosecuzione
dellattività;
- quando, ai sensi di un accordo
con il preponente, lagente
cede ad un terzo i diritti e
gli obblighi che ha in virtù
del contratto di agenzia.
Limporto dellindennità
non può superare una
cifra equivalente ad una indennità
annua calcolata sulla base della
media annuale delle retribuzioni
riscosse dallagente negli
ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque
anni, sulla media del periodo
in questione. La concessione
dellindennità non
priva comunque lagente
del diritto alleventuale
risarcimento dei danni. Lagente
decade dal diritto allindennità
prevista dal presente articolo
se, nel termine di un anno dallo
scioglimento del rapporto, omette
di comunicare al preponente
lintenzione di far valere
i propri diritti. Le disposizioni
di cui al presente articolo
sono inderogabili a svantaggio
dellagente. Lindennità
è dovuta anche se il
rapporto cessa per morte dellagente.
Art.
1751 bis patto di non concorrenza
Il
patto che limita la concorrenza
da parte dellagente dopo
lo scioglimento del contratto
deve farsi per iscritto. Esso
deve riguardare la medesima
zona, clientela e genere di
beni e servizi per i quali era
stato concluso il contratto
di agenzia e la sua durata non
può eccedere i due anni
successivi allestinzione
del contratto.
Art.
Agente con rappresentanza
Le
disposizioni del presente capo
si applicano anche nellipotesi
in cui allagente è
conferita dal preponente la rappresentanza
per la conclusione dei contratti.