Pubblicare un libro

Per poter pubblicare un libro, un editore deve tenere presenti alcuni adempimenti formali.


Iscrizione al Registro pubblico generale delle opere protette


Ai sensi della legge sul diritto d’autore(legge 633/1941)l'editore deve depositare un esemplare di ogni sua pubblicazione presso il Servizio II - Diritto d'autore. Osservatorio dello spettacolo. Raccordo delle attività istituzionali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Via della Ferratella in Laterano 51, 00184 Roma


Apposizione del codice ISBN su ogni volume

Il codice ISBN soddisfa l’esigenza di un sistema universale di codifica dei libri. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito www.isbn.it.


Consegna delle copie d'obbligo


Per effetto dell’emanazione del DPR 3 maggio 2006 n. 252, entrato in vigore il 2 settembre 2006 la disciplina del deposito legale dettata dalla legge 374/1939 (che prevedeva il deposito da parte degli stampatori delle opere a stampa di quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale aveva sede l'officina grafica e di un esemplare alla locale Procura della Repubblica) è stata abrogata. Anche la disciplina del deposito delle pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico prevista dall’art. 23 del D.L.Lgt. 82/1945 è stata abrogata.
La nuova disciplina dettata dal DPR 3 maggio 2006 n. 252 in attuazione della legge 15 aprile 2004 n. 106 è contraddistinta dei seguenti fondamentali aspetti:

- in primo luogo, l’oggetto del deposito non è più solo costituito dalle opere a stampa, ma da “tutti i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione [...]”. Oltre ai tradizionali libri e periodici dovranno essere depositati, fra gli altri, i documenti sonori e video, i documenti diffusi su supporto informatico e i documenti diffusi in Internet;

- sono investiti dall’obbligo direttamente gli editori delle opere a stampa (ovvero i produttori dei documenti di altro tipo), mentre gli stampatori assumono l’obbligo solo in mancanza dell’editore

- con riguardo alla opere a stampa e ai documenti su supporto informatico (ad eccezione dei documenti sonori e video, dei film, dei documenti fotografici e di grafica d’arte su supporto informatico che sono sottoposti ad un regime particolare) il deposito dovrà essere effettuato (anche a mezzo posta) entro 60 giorni dall’immissione in commercio presso:

     - una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
     - una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
     - due copie all’istituto regionale di riferimento in relazione alla sede del soggetto obbligato al deposito (da individuare con decreto del Ministero        per i beni e le attività culturali; fino al momento dell’emanazione del decreto occorre fare riferimento all’elenco di biblioteche dal R.D.        1550/1932)

- In relazione alle pubblicazioni di contenuto giuridico è necessario il deposito di una ulteriore copia alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia. Nel caso di pubblicazioni tecnico/scientifiche a stampa occorre anche depositare una copia al CNR (v. infra).

- Con riguardo ai documenti diffusi tramite rete informatica il DPR ha previsto l’avvio di una sperimentazione su base volontaria, sulla base di accordi da assumere con lo stesso Ministero. Il secondo comma dell’art. 37 stabilisce che la sperimentazione debba coinvolgere prioritariamente la raccolta delle tipologie di documenti riportare nelle lettere da a) a d) dello stesso comma:

     - documenti che assicurino la continuità della collezione già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
     - documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
     - documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
     - documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.

I risultati della sperimentazione, che saranno vagliati dalla Commissione per il deposito legale prevista dallo stesso DPR, saranno presi in considerazione per la redazione di altro DPR che dovrà fissare la disciplina a regime del deposito dei documenti on-line.

In relazione alle pubblicazioni tecnico-scientifiche (o meglio, alle pubblicazioni “strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica”: art. 6, comma 3, legge 106/2004) il beneficiario del deposito - naturalmente aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello che interessa le Biblioteche Nazionali e a quelle locali - continua ad essere il CNR con la differenza, rispetto alla precedente normativa, che per ottenerne copia il Consiglio dovrà farne espressa richiesta all’editore/produttore e dovranno essere definiti specifici accordi con lo stesso soggetto.

Per le informazioni di maggior dettaglio rinviamo ad un’attenta lettura del DPR 252/2006 in combinato disposto con la legge 106/2004.


Istituzione del Registro dell'editore

A decorrere dal 2 settembre 2006 non è più obbligatoria la tenuta del registro delle opere pubblicate. Sempre a seguito infatti dell’entrata in vigore del DPR 3 maggio 2006 n. 252 è stata abrogata la normativa che stabiliva tale obbligo.

 
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